Home Servizio Campestre Servizio Vigilanza Elettronica T.U.L.P.S Media Gallery Dove siamo Contatti
Menù principale
T.U.L.P.S

Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza:

DELLE GUARDIE PARTICOLARI

Art. 249


Chi intende destinare guardie particolari giurate alla custodia dei propri beni mobili od immobili deve farne dichiarazione al Prefetto, indicando le generalità dei guardiani ed i beni da custodire.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso, nei guardiani, dei requisiti prescritti dall'art. 138 della Legge.

Per ottenere l'autorizzazione ad associarsi per la nomina delle guardie, gli enti od i proprietari debbono produrre al Prefetto, in doppio esemplare, anche l'atto scritto, da cui risultino le generalità e le firme dei consociati, la durata della consociazione, nonché le forme di aggregazione, di sostituzione e di recesso dei soci.

Le indicazioni, di cui al primo ed al terzo comma di questo articolo, devono essere riportate sull'atto di autorizzazione rilasciato dal Prefetto.

La vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate è esercitata dal Questore, a norma del Regio Decreto-Legge 26 settembre 1935, n. 1952.

Download tulps Logo adobe
Multimedia
Link esterni